Responsabilità di Proteggere e travaglio palestinese: ONU umiliata

Richard Falk

Il testo seguente farà parte di un’imminente tavola rotonda su La responsabilità di proteggere e la Palestina, ospitata sul sito web del Beirut Forum, con saggi da varie autorità accademiche: Ghassan Abu-Sittah (AUB), Irene Gendzier (Boston emr.), Siba Grovogui (Cornell), David Palumbo-Liu (Stanford), Ilan Pappe (Exeter), Vijay Prashad (Tricontinental Institute), Mazin Qumsiyeh (Bethlehem) e Chiara Redaelli (Harvard).

Che Gaza non sia neppure stata trattata alla [recente sessione] ONU, pur con l’intensa prolungata vittimizzazione della sua vulnerabile e immiserita popolazione civile, è un’ulteriore indicazione del primato della geopolitica e della marginalizzazione del diritto e della moralità internazionali. Solo l’attivismo della società civile può mantenere accesa la fiaccola della giustizia in questo clima globale.

*****

L’emergere della Responsabilità di Proteggere

Al vertice mondiale ONU del 2005 fu formalmente avallata dai governi partecipanti con gran fanfara la norma della Responsabilità di Proteggere (R2P). Il raduno di rappresentanti diplomatici di stati sovrani dichiarò pure l’intenzione di attuare tale asserzione di responsabilità collettiva per conto della società internazionale istituzionalmente presente nell’ONU. Si usò il seguente impegnativo linguaggio: “Nei paragrafi 138 e 139 del Documento d’Esito del Vertice Mondiale 2005 (A/RES/60/1) i Capi di Stato e di Governo hanno affermato la loro responsabilità nel proteggere le proprie popolazioni da genocidio, crimini di guerra, pulizia etnica e crimini contro l’umanità e accettato una responsabilità collettiva per incoraggiare e aiutarsi vicendevolmente a mantenere questo impegno”.

Tale impeto, e addirittura un po’ del linguaggio della R2P, derivavano dall’analisi e dalle raccomandazioni della Commissione Internazionale sull’Intervento e la Sovranità di Stato (ICISS) [V. il Rapporto della commissione ‘La responsabilità di proteggere’] in risposta a diffusi appelli per la creazione di una cornice normativa post-coloniale per trattare situazioni come quella esistita in Kosovo prima della guerra NATO del 1999, che si reggevano su un fondamento umanitario ma mancavano di autorizzazione ONU. L’idea centrale di R2P come espressa nel Rapporto ICISS era prestare protezione a un popolo che patisse gravi danni dovuti a ‘guerra interna, insurrezione, repressione o venir meno dello stato.” Non era direttamente collegata alla presenza soggiacente dei quattro crimini elencati nel Documento d’Esito quali induttori di eventuale applicazione di R2P. C’è confusion dovuta a due cornici parallele associate alla norma della R2P. La prima si riferisce alla R2P come reazione al verificarsi dei quattro crimini specificati. La seconda è più generale riferendosi a gravi danni a civili risultanti da un crollo e una frattura dell’ordine sociale interno. Riguardo all’invocazione della R2P per un intervento coercitivo, l’interpretazione ONU pare essere una decisione richiesta al Consiglio di Sicurezza, il che vuol dire l’applicabilità del veto e che ciò mette in gioco sia fattori geopolitici sia obiezioni di principio al calpestare la sovranità territoriale.

Applicabilità della R2P alla lotta nazionale palestinese

Senza dubbio, parrebbe che la tragedia palestinese fosse un caso perfettamente appropriato per l’applicazione della norma internazionale emergente a proposito della R2P. E’ ormai assodato che il popolo palestinese nel suo insieme sia stato vittimizzato da molti anni da un regime di apartheid imposto da Israele allo scopo di mantenere uno Stato ebraico, che è un caso di crimine contro l’umanità enumerato all’articolo 7 dello Statuto di Roma che stabilisce la cornice costituzionale che governa le operazioni della Corte Penale Internazionale. Lo spossessamento coercitivo durante la Guerra del 1948 di oltre 700.000 arabi che vivevano in Palestina sovente da generazioni, in quanto combinato con il diniego d’Israele di alcun diritto al ritorno per i palestinesi fuggiti o scacciati, possiedono tutti gli elementi distintivi del crimine di pulizia etnica. La persistente punizione collettiva imposta sulla popolazione civile di Gaza viola non solo in modo flagrante l’articolo 33 della Quarta Convenzione di Ginevra, ma è inoltre trattata dal diritto penale internazionale come un crimine contro l’umanità o un crimine di guerra. In effetti, parrebbe che Israele commetta con persistenza e flagranza tre dei quattro crimini specificati nel Documento d’Esito quali inneschi per l’applicazione della R2P.

Inoltre, viene comunque chiarito che il primo obbligo imposto agli stati membri ONU è prevenire la commissione di tali crimini sul proprio territorio sovrano. Altri stati sono tenuti secondo il Documento d’Esito ad aiutare gli stati ad adempiere a questa “responsabilità di proteggere le proprie popolazioni.” In altre parole, Israele in quanto stato era responsabile di prevenire la vittimizzazione palestinese adottando politiche e pratiche coerenti con le proibizioni di crimini contro l’umanità, pulizia etnica e crimini di guerra. Non solo Israele ha mancato di fare così per periodi prolungati, ma affermò la disponibilità a basarsi su tali crimini internazionali per sostenere il proprio impegno incondizionato a imporre ad ogni costo uno stato ebraico su una società prevalentemente non-ebraica, almeno se si valuta l’identità nazionale. Tali intenzioni sono asserite con baldanza nella Legge Fondamentale dello Stato-Nazione Ebraico (2018), che riservava il diritto all’auto-determinazione nella Palestina esclusivamente al popolo ebraico. E’ la priorità del progetto sionista a spiegare perché tali crimini internazionali di frammentazione e controllo siano un dato saliente necessario e centrale della governance israeliana. Tali dimensioni strutturali e ideologiche stabiliscono la base per affidarsi alla R2P come essenziale per superare la sofferenza e la vittimizzazione del popolo palestinese.

La logica dei crimini israeliani e la rilevanza della R2P sono inconfutabili da obiettive prospettive legali, morali, e politiche; poggia sul primato esistenziale del nazionalismo, in quanto riflette le preferenze della maggioranza demografica, come il fondamento del diritto di auto-determinazione durante il secolo scorso. Nel caso della Palestina, quando fu emanata nel 1917 la Dichiarazione Balfour Declaration, la popolazione ebraica della Palestina era stimata fra 5 e 8%, aumentata per effetto dell’immigrazione ebraica a circa 30% al tempo della risoluzione dell’Assemblea Generale sulla partizione (GA Res. 181) nel 1947. In un’era di decolonizzazione non era più accettabile conseguire il controllo delle minoranze mediante una strategia coloniale d’insediamento, e divenne praticabile nel caso d’Israele solo basandosi su elaborate strutture oppressive per controllare la resistenza nazionale rafforzata da iniziative solidaristiche di un mondo non-occidentale in via di decolonizzazione. Il movimento sionista s’impegnò anche pubblicamente a istituire la ‘democrazia’ in Israele oltre a stabilirvi uno stato ebraico, il che significava che la presenza demografica palestinese doveva essere sempre mantenuta al minimo possibile. Tale combinazione di obiettivi etnici e politici condusse a un continuo processo di pulizia etnica, in quanto integrate dal rifiuto di rimpatriare i profughi palestinesi e permettere il ritorno degli esiliati. Affrontare la sfida della resistenza palestinese portò a un affidamento quasi inevitabile d’Israele sull’istituzione di un regime di apartheid, il solo in grado di assicurare al sicurezza e le ambizioni di uno stato ebraico. [Per chiarificazioni e amplificazione si veda il Rapporto ONU ESCWA “Israeli Practices Toward the Palestinian People and the Question of Apartheid” [Pratiche israeliane verso il popolo palestinese e la questione dell’apartheid] del 15 marzo 2017]. Tale assegnamento su strutture così delimitate razzialmente ha avuto lo stesso obiettivo che l’apartheid sudafricana, mantenere un’etnia al controllo della sovranità territoriale soggiogandone un’altra, benché  la natura delle strutture d’apartheid e gli assetti socio-economici dei due paesi fossero ben differenti.

Sembra del tutto evidente che da prospettive legaliste ed etiche avrebbe dovuto essere invocate e applicata la R2P per alleviare e terminare la vittimizzazione palestinese risultante dall’affidardsi israeliano a politiche e pratiche che sono precisamente criminali, tali da dover suscitare l’impegno di quella responsabilità di accordare una protezione internazionale. Questa valutazione è rafforzata dai rifiuti israeliani di assumere misure in proprio per governare il paese in maniera coerente con il diritto internazionale. Allora, come interpretare il silenzio attorno alla R2P quando si tratta di applicarla riguardo a Israele?

Il primato della geopolitica all’ONU: legalisticamente e politicamente 

La spiegazione primaria è politica e geopolitica. Da una prospettiva politica il consenso politico soggiacente all’approvazione della R2P non previde mai che la norma si sarebbe applicate nelle sue modalità coercitive senza l’approvazione, o almeno l’acquiescenza dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. In effetti la norma era soggetta a un veto geopolitico, che era un’autolimitazione cruciale, almeno se concepita come un’estensione della responsabilità ONU verso problematiche di stato/società interne. Meno astrattamente, era chiaro che qualunque tentativo d’invocare la R2P riguardo a Israele sarebbe stato bloccato dagli Stati Uniti, con ogni probabilità sostenuti dalla Francia e dal Regno Unito, e magari perfino da Cina e Russia. Le potenze occidentali avrebbero bloccato la R2P per i loro ‘rapporti speciali’ con Israele mentre Cina e Russia sarebbero state caute rispetto a ogni tentativo di creare un precedente che validasse un intervento forzoso negli affari interni di stati sovrani. Questi due stati impararono la lezione quando permisero l’applicazione della R2P in Libia nel 2011 astenendosi dall’iniziativa al Consiglio di Sicurezza (SC Res. 1973) di paesi occidentali per montare un’impresa umanitari d’emergenza proteggendo mediante una no-fly zone la popolazione civile di Benghazi dalle armate libiche in avvicinamento. L’operazione militare messa su dalla NATO, stando alle supposizioni per attuare la risoluzione, quasi immediatamente divenne un intervento di cambiamento di regime di portata molto espansa. L’intervento raggiunse il suo ame con la brutale esecuzione del capo di stato libico, Muammar Gheddafi. I due lati della diplomazia R2P si rendono evidenti comparando i casi della Palestina e della Libia. Riguardo alla Palestina, invocare la norma è precluso dalla geopolitica, mentre riguardo alla Libia l’uso della forza è stato legittimato da una giustificazione di R2P, poi vanificata da un’espansione ultravirale della portata dell’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza necessaria per raggiungere fini geopolitici occidentali; l’ipotesi di primato della geopolitica è dimostrata.

Un commento conclusivo

Dovrebbe essere evidente che nonostante il linguaggio universalistico, l’applicazione della R2P è stata deliberatamente limitata a rarissimi casi d’esistenza di un consenso geopolitico, e inoltre a situazioni dove le capacità richieste per affrontare la sfida dell’effettiva protezione erano disponibili all’ONU. Se l’intenzione era trovare un modo d’affrontare il tipo di situazione che condusse la NATO ad agire al di fuori della cornice ONU per proteggere la gente del Kosovo nel 1999, l’approccio R2P è poco meno che deludente. La Russia, e probabilmente la Cina, avrebbero certamente posto il veto ad invocare la R2P in una situazione che conteneva le implicazioni politiche del Kosovo anche se non ci fosse stata l’esperienza disilludente libica riguardo all’autorizzazione di scopi umanitari per applicare la R2P. Il primato della geopolitica pone tre serie di ostacoli al ricorso alla R2P come mezzo di protezione della gente dalle quattro categorie di crimini specifici del Documento d’Esito del Vertice: (1) il legalistico diritto di veto disponibile ai cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza; (2) lo schema politicamente amorfo di allineamenti cui si dà precedenza rispetto agli impulsi ad applicare e far rispettare il diritto penale internazionale; (3) la riluttanza rispetto all’ordine mondiale da parte di parecchi stati guida a invadere ambiti di supremazia territoriale interna degli stati sovrani.

Per queste ragioni, è evidente che, in mancanza di imprevedibili cambiamenti nell’assetto globale,  è improbabile che s’invochi la R2P e che qualora la si invochi, non ne venga bloccata l’applicazione riguardo alla vittimizzazione criminale del popolo palestinese: triste dimostrazione della indisponibilità e incapacità dell’ONU di accettare una responsabilità esistenziale per la protezione di popoli gravemente vittimizzati da quegli specifici delitti in situazioni in cui è lo stesso governo sovrano territoriale il colpevole o il sostenitore della criminalità denunciata. Come mostra l’esperienza internazionale dal 2005, la R2P in quanto innovazione ONU funziona primariamente come strumento geopolitico e non supera in alcun mod oil genere di sfida alla Kosovo che era designate a risolvere o a creare un’alternativa normative all’ ‘intervento umanitario’ nel mondo post-coloniale.

Se c’è una lezione da trarre dalla lotta palestinese, è questa. Non si cerchi alcun sollievo in una futura applicazione della R2P, o in una diplomazia inter-governativa o dell’ONU. L’unica prospettiva per por fine agli schemi attuali di vittimizzazione criminale sta in una combinazione di resistenza nazionale palestinese e d’iniziative di solidarietà globali. Una delle quali è la Campagna BDS che raggiungerebbe un punto di ribaltamento se e quando fossero ricalcolati fattori geopolitici e di auto- interesse nazionale israeliano come effetto di pressioni da dentro e fuori Israele/Palestina. A tal punto una forma democratica di coesistenza pacifica sostitutiva delle attuali strutture d’apartheid verrebbe percepita come questione di auto-interesse come fun nel caso del SudAfrica dopo che l’élite afrikaaner al governo concluse che alla popolazione bianca sarebbe andata meglio in una democrazia multietnica costituzionale che vivendo con sanzioni e illegittimità da stato d’apartheid.


BY TRANSCEND MEMBERS, 27 May 2019 | Richard Falk | Global Justice in the 21st Century – TRANSCEND Media Service

Titolo originale: R2P and the Palestinian Ordeal: Humiliating the UN

Traduzione di Miki Lanza per il Centro Studi Sereno Regis

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.