Chi semina vento, raccoglie tempesta. Ovvero gli omicidi mirati del Drone

Amedeo Cottino

È a dir poco sorprendente che un professore di diritto si assuma pubblicamente la responsabilità di difendere non soltanto la legittimità della tortura ma anche la sua utilità. Eppure ciò è quanto è successo all’Università di Harvard dove un noto giurista, Allan Dershowitz, si è schierato a favore del ricorso a questa forma estrema di violenza in quanto un utile strumento nella lotta contro il terrorismo. Incidentalmente ricordo che, secondo il professore, il metodo più efficace sono gli aghi conficcati sotto le unghie del sospettato1 Chi semina vento raccoglie tempesta!

Potremmo liquidare il ‘caso Dershowitz’, limitandoci a prendere atto che da sempre c’è chi, all’interno della Comunità scientifica di riferimento, dà un suo contributo all’esaltazione della violenza. È noto infatti2 che i metodi di tortura impiegati nel lager di Guantanamo sono stati elaborati da due psicologi. Ma questa sarebbe una conclusione troppo frettolosa, ché il fatto stesso che la tortura sia diventata oggetto di pubblico dibattito è rivelatore, a mio modo di vedere, di una crisi profonda che stanno attraversando in generale il diritto e, in particolare, i diritti umani. Mi limiterò qui a pochi rilievi facendoli precedere da un sintetico quadro di fondo.

Per millenni, la violenza3, soprattutto quella della guerra, ha avuto il suo corso in scenari predeterminati: territori, bracci di mare e, in epoche a noi vicine, spazi aerei. Non meno predeterminati sono stati i suoi protagonisti, vuoi che fossero piccoli raggruppamenti di uomini, vuoi che fossero interi eserciti. In comune essi avevano una caratteristica: erano riconoscibili, e lo erano grazie a segni particolari, quali, ad esempio, la divisa o la bandiera, simboli cioè che comunicavano immediatamente la loro diversità non soltanto rispetto ai propri nemici ma anche nei confronti degli abitanti del medesimo spazio o degli spazi contigui, quegli spazi occupati da coloro che oggi chiamiamo la popolazione civile.

In sintesi, la violenza della guerra aveva una sede chiaramente individuabile e degli attori facilmente identificabili. Ciò consentiva tra l’altro, soprattutto laddove lo scontro era il corpo a corpo, il riconoscimento dell’altro, della parte soccombente. Quando questi poneva le armi, il vincitore poteva risparmiarne la vita. Non per nulla, passò alla storia come oggetto di generale riprovazione l’episodio – vero o leggenda che fosse – del ferimento a sangue freddo del capitano Francesco Ferrucci da parte di Fabrizio Maramaldo. il condottiero al servizio dei Medici, e della sua successiva uccisione da parte dei soldati di quest’ultimo.

Che cosa è successo a partire, grosso modo, dalla seconda Guerra Mondiale con un’accelerazione, soprattutto dopo l’attacco alle Torri Gemelle? In particolare, qual è lo ‘stato di salute’ del diritto internazionale?

Innanzitutto, non c’è più uno scenario predeterminato. Poiché, appunto, il campo di battaglia non è più necessariamente riconducibile ad uno spazio definito a priori, è venuta largamente meno la separazione fisica tra le forze belligeranti e la popolazione. L’elevatissima percentuale di vittime civili che caratterizza le guerre contemporanee né è la prova. Questa caratteristica è particolarmente evidente nel caso del terrorismo, sia quello riconducibile ai movimenti insurrezionali sia quello messo in atto dagli Stati.

In secondo luogo, il terrorismo ha richiesto una modalità di scontro che ricorda da vicino quella del cacciatore, ed una tecnologia adeguata, quella assicurata dal drone. Grazie a questo velivolo senza pilota, teleguidato da una postazione situata a migliaia di chilometri di distanza, il sospetto terrorista non ha quasi mai scampo. Al pari della selvaggina, la preda umana viene prima identificata in base agli indizi, dagli abiti – ad esempio l’uso di un copricapo -, al contesto materiale, ai movimenti del corpo; poi viene braccata, ed infine uccisa4. Ma qui finiscono le similitudini. I nostri progenitori, con l’ascia o con l‘arco, e l’odierno signore con la doppietta, erano e sono tuttora in grado di distinguere e identificare le loro prede. Sanno che la selvaggina è altro dall‘animale da cortile e dalle specie protette. Raramente, se mai, essi commettono errori. E se non rispettano le regole, spesso consapevolmente, vengono puniti.

Gli errori li commette invece il drone cacciatore di uomini. Qui le ‘specie protette‘, esistono soltanto sulla carta. E poco convincenti sono le ripetute affermazioni ufficiali al fine di tranquillizzare l’opinione pubblica, come, ad esempio, quella di Léon Panetta, l’ex-direttore della CIA, per il quale ‘il drone è molto preciso e contenuto in termini di danni collaterali‘5. Ora, a parte il fatto che è inaccettabile, sotto il profilo etico e del diritto internazionale, la messa in bilancio dei succitati ‚danni collaterali‘, il drone spesso non è in grado di rispettare un criterio-cardine del diritto umanitario di guerra, il principio che fa divieto di colpire i civili, salvo la loro partecipazione diretta alle ostilità e la minaccia imminente.

Questo mancato rispetto avviene nella maggioranza dei contesti in cui opera il drone. È noto infatti che in Afganistan, In Pakistan e nello Yemen – i luoghi più frequentati dai droni – gli uomini portano le armi. E allora come distinguere tra un potenziale terrorista ed un pacifico pastore?

Un terzo ma non meno significativo indicatore della crisi che sta attraversando il diritto, è l’emergere del cosiddetto diritto penale del nemico, una ‘teoria’ che stravolge l’idea di diritto e dello Stato di diritto che si pensava costituissero una conquista irreversibile dell’Illuminismo. Per questo nuovo ‘diritto’ infatti non sono più le azioni che il soggetto pone in essere a qualificarlo come reo, bensì ciò che lui è. La sua colpa, la sua reità sono ontologiche. Pertanto oggetto del giudizio è «non tanto e non solo se l’accusato abbia commesso un fatto terroristico o comunque criminale, ma se egli è stato ed è tuttora un terrorista o un connivente con il terrorismo»6. Ma come accertarlo? La risposta è ovvia: con la tortura.

In sintesi, «la guerra assume la forma di enormi campagne di esecuzioni extragiuridiche»7, campagne che, proprio in quanto negazione della guerra nella sua forma tradizionale, escludono a priori ogni soluzione alternativa. Non è più pensabile l’idea della risoluzione del conflitto. L’eliminazione, dal quadro di riferimento del drone, non soltanto del contesto storico ma anche delle cause e dei motivi che stanno alla base del comportamento del presunto terrorista, esclude automaticamente qualsiasi altro percorso – come, ad esempio, negoziazioni, trattative in vista di qualche tipo di soluzione pacifica – che non sia quello puro e semplice dell’assassinio.

Inutile a dirsi, a fronte di questo quadro, non soltanto non esistono riflessioni consolatorie, ma aumentano le preoccupazioni. Di fatto, questa ‘nuova’ guerra ha messo in atto un tragico circolo vizioso. Senza affrontare qui il tema complesso delle ragioni storiche che hanno contribuito alla nascita ed alla diffusione dei terrorismi, mi limito ad un solo rilievo. Dato e non concesso che la violenza possa mai essere lo strumento opportuno per porre fine ad un’altra violenza, è evidente che questa ‘caccia all’uomo’ attraverso il drone, praticata ormai da anni dagli Stati Uniti e da Israele, non mette in conto, volutamente o meno, l’impatto emotivo, le reazioni del singolo e della collettività che viene aggredita.

Non mette cioè in conto che l’assenza di un nemico identificabile e visibile contro cui battersi, e la conseguente impotenza e frustrazione provocheranno, quasi inevitabilmente, un enorme bisogno di rivalsa. E qual’ è, a questo punto, una forma attraverso cui questa rivalsa, comprensibilmente, si manifesterà? Evidentemente, l’azione terroristica. Mai come in questo caso soccorre l’adagio: chi semina vento, raccoglie tempesta.

Chi semina vento raccoglie tempesta

Note

1 M. Latorre & M. Lalatta Costerbosa (2013), Legalizzare la tortura?,Bologna, Il Mulino.

2 Gli ‘architetti’ delle enhanced interrogation techniques (lett. tecniche di interrogatorio potenziate) utilizzate dalla C.I.A. hanno un nome: sono gli psicologi a contratto James Mitchell and Bruce Jessen (R. Eidelson & T. Bond, New Evidence Links CIA to the American Psychological Association’s “War on Terror” Ethics, Transcend Media Service, 29.10.2014).

3 La violenza a cui mi riferisco in questa sede è la violenza diretta. Precisazione che ritengo doverosa in quanto, come ha ricordato Johan Galtung, esistono due altre forme di violenza, la violenza culturale e la violenza strutturale.

4 Il modus operandi del cacciatore è finemente descritto da Carlo Ginzburg (Spie. Radici di un paradigma indiziario, in A. Gargani (a cura di), Crisi della ragione Torino, Einaudi, 1979) in una riflessione più generale sulla valenza conoscitiva del metodo indiziario.

5 G. Chamayou, Teoria del drone, Roma, DeriveApprodi, 2014:139 (ed. or. Théorie du drone, Parigi, La Fabrique, 2013). Mio corsivo.

6 Ibid. p.93.

7 Ibid. p.33, mio corsivo.


 

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