Centro Studi Sereno Regis, O.N.L.U.S.
via Garibaldi, 13 – 10122 Torino – C.F. 97568420018

Articolo 1

Denominazione – Sede – Durata

1.1 E’ costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l’Associazione denominata “Centro Studi e Documentazione sui Problemi della Partecipazione, dello Sviluppo e della Pace Domenico Sereno Regis”, in forma abbreviata “Centro Studi Sereno Regis”, avente natura di ‘Organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266, e pertanto considerata ONLUS ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

1.2 L’Associazione ha sede in Comune di Torino, all’indirizzo risultante dalla relativa deliberazione del Consiglio di Amministrazione; detto indirizzo potrà essere variato con successive deliberazioni del Consiglio medesimo, ferma restando l’esclusiva competenza dell’Assemblea straordinaria dei soci in ordine al trasferimento della sede in Comune diverso.

La deliberazione di trasferimento della sede deve in ogni caso essere comunicata, entro sessanta giorni dalla sua data, ai sensi dell’articolo 5, ultimo comma, della Legge Regione Piemonte 29 agosto 1994 n. 38.

1.3 La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’articolo 11 del presente Statuto.

Articolo 2

Scopo e attività dell’Associazione

2.1 L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro.

Ispirandosi ai principi della nonviolenza e della solidarietà sociale, essa si prefigge lo scopo di:

a) promuovere e divulgare studi, formare ed educare intorno alle tematiche della nonviolenza, della partecipazione democratica, dei diritti e doveri umani e civili, della dignità umana e di ogni vivente, della sostenibilità, del disarmo, della pace;

b) approfondire problemi relativi alla sostenibilità ambientale, all’economia nonviolenta, alla gestione delle risorse energetiche;

c) acquisire e condividere conoscenze e competenze orientate alla trasformazione nonviolenta dei conflitti;

d) riconoscere e superare le diverse forme, visibili o nascoste, di violenza diretta, strutturale e culturale;

e) indagare e favorire la creatività artistica e la critica estetica in rapporto alla ricerca della pace e alla nonviolenza;

f) tutelare, promuovere e valorizzare i beni d’interesse artistico e storico, ivi compresi materiale archivistico e raccolte librarie.

2.2 Per la realizzazione dello scopo di cui al precedente punto 1 e nell’intento di operare a favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:

a) cercare e reperire materiale di qualsivoglia natura: pubblicazioni, registrazioni, filmati, fotografie, volantini e quant’altro risulti utile alla documentazione inerente alle su menzionate questioni. Tale materiale verrà messo a disposizione dei cittadini, degli organi d’informazione, delle organizzazioni sociali e sindacali e dei movimenti di base;

b) promuovere attività editoriali e ogni forma di comunicazione (fra le quali: cartacea, informatica, telematica, multimediale, filmica, fotografica, televisiva, radiofonica, illustrativa, artistica in genere, anche con l’ausilio delle reti on-line e tramite la gestione di siti internet);

c) organizzare convegni, seminari, corsi di formazione e di educazione alla pace, alla solidarietà e alla risoluzione nonviolenta dei conflitti;

d) svolgere attività di formazione rivolte ai giovani in preparazione a interventi di prevenzione, interposizione e riconciliazione da effettuarsi in situazioni di esclusione, discriminazione e violenza, anche in aree di conflitto armato su scala internazionale (ad esempio Servizio Civile Nazionale, Corpi Civili di Pace);

e) svolgere attività di informazione, divulgazione e ricerca applicata ai temi della sostenibilità e della sovranità alimentare, collaborando con organizzazioni affini, elaborando progetti di ricerca ed educazione, promuovendo stili di vita ecosostenibili;

f) formare e incentivare le capacità artistiche e il gusto estetico correlati alla nonviolenza, alla ricerca per la pace, alla spiritualità, all’educazione (ad esempio, attraverso spettacoli, dibattiti, proiezioni, laboratori, mostre, corsi, concerti, seminari).

2.3 Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione principalmente nell’ambito del territorio della Regione Piemonte e prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

2.4 L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta.

Articolo 3

Attività dei volontari

3.1 L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione delle stesse ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea.

3.2 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.

Articolo 4

Patrimonio e risorse economiche

4.1 Il patrimonio dell’Associazione durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito dai beni mobili, immobili, crediti, liquidità e disponibilità bancarie in genere che sono o diverranno di titolarità dell’Associazione.

4.2 L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative e contributi degli aderenti;

b) contributi di privati, siano essi persone fisiche o giuridiche;

c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

4.3 L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo gennaio ed il trentuno dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni socio.

4.4 I beni di proprietà dell’Associazione e le loro rendite devono essere destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dal presente statuto.

E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

4.5 E’ fatto divieto di dividere tra i soci, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall’attività dell’Associazione.

Articolo 5

Acquisto della qualità di socio

5.1 Il numero dei soci è illimitato.

5.2 L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6.

5.3 Possono fare parte dell’Associazione, oltre ai soci fondatori, tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

5.4 L’ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato con la quale lo stesso dichiara di impegnarsi a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

5.5 Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata al richiedente per iscritto, è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci.

5.6 Il ricorso all’Assemblea dei soci è ammesso entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

5.7 Il Consiglio di Amministrazione cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

Articolo 6

Perdita della qualità di socio

6.1 La qualità di socio si può perdere a causa di:

a) recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione;

b) esclusione, qualora il socio abbia tenuto un comportamento gravemente incompatibile con gli scopi dell’Associazione;

c) mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito scritto;

d) morte.

6.2 L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

6.3 La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica, qualifica o incarico ricoperti nell’ambito dell’Associazione.

6.4 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 7

Diritti e doveri dei soci

7.1 Tutti i soci godono degli stessi diritti e hanno gli stessi doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione ed alla sua attività. Per l’esercizio dei diritti sociali i soci debbono essere iscritti nel libro dei soci.

In modo particolare i soci hanno diritto:

  • di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;

  • di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

  • di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi di cui facciano parte, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

I soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall’organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in quanto ciò sia previsto dalla legislazione in materia.

7.2 I soci sono obbligati:

  • ad osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

  • a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti ed all’interno dell’Associazione;

  • a versare nei termini previsti la quota associativa annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e in nessun caso può essere restituita.

Articolo 8

Organi dell’Associazione

8.1 Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Probiviri, se nominato;
  • i Comitati Tecnici, ove istituiti.

8.2 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Articolo 9

Assemblea dei soci

9.1 L’Assemblea dei soci, l’organo sovrano dell’Associazione, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

9.2 Hanno diritto di intervenire e di esprimere il proprio voto in Assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

9.3 Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di due associati.

9.4 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente dell’assemblea è assistito da un Segretario, designato tra i soci intervenuti all’adunanza con il voto della maggioranza (calcolata per teste) degli stessi.

9.5 L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Essa deve inoltre deve essere convocata quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto.

9.6 L’avviso di convocazione è inoltrato per iscritto con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve indicare gli argomenti all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

9.7 In caso di mancata convocazione formale o mancato rispetto del termine di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipino, di persona o per delega, tutti i soci.

9.8 Le delibere assunte dall’Assemblea vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9.9 L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale in un diverso Comune oppure per lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 10

Assemblea ordinaria dei soci

10.1 L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardino la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

10.2 Le deliberazioni dell’Assemblea sono validamente assunte quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

10.3 L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio (consuntivo e preventivo), entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

10.4 L’Assemblea ordinaria:

  • approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta;

  • discute ed approva i programmi di attività;

  • elegge tra i soci i componenti del Consiglio di Amministrazione, approvandone preventivamente il numero;

  • ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio di Amministrazione attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

  • approva gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;

  • delibera sulla quota associativa annuale;

  • delibera sull’esclusione dei soci;

  • delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;

  • delega il Consiglio di Amministrazione a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione stessa;

  • determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per i soci che prestino attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;

  • approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento dell’attività della Associazione.

10.5 I verbali delle deliberazioni assembleari devono essere pubblicati mediante affissione presso la sede sociale e trascritti nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea, tenuto a cura del Vicepresidente.

Articolo 11

Assemblea straordinaria dei soci

11.1 La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dal precedente articolo 9.

11.2 L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche del presente statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

11.3 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Articolo 12

Consiglio di Amministrazione

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) sino ad un massimo di 7 (sette) Consiglieri che durano in carica per 2 (due) esercizi anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio della carica.

La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

I Consiglieri sono rieleggibili per più mandati.

12.2 L’Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio di Amministrazione.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

12.4 Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio di Amministrazione.

12.5 In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

12.6 Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, cessa l’intero Consiglio e i Consiglieri rimasti in carica devono senza indugio convocare l’Assemblea dei soci, affinché provveda alla nomina del nuovo organo amministrativo; fino a tale momento i Consiglieri rimasti in carica conservano il potere di compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

12.7 Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il limite massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.

12.8 Il Consiglio di Amministrazione è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge o il presente statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

  • attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;

  • redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta;

  • delibera sulle domande di nuove adesioni;

  • sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

  • sottopone all’approvazione dell’Assemblea gli importi delle quote sociali annue per i soci;

  • ha facoltà di costituire Comitati tecnici, a cui partecipano soci e/o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

12.9 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

12.10 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni 6 (sei) mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) componenti.

12.11 La convocazione è inoltrata per iscritto con 7 (sette) giorni di anticipo e deve indicare gli argomenti all’ordine del giorno, il luogo la data e l’ora della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipino tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

12.12 I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono trascritti nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

12.13 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Articolo 13

Presidente

13.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica 2 (due) esercizi ed è rieleggibile.

13.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca e presiede l’Assemblea dei soci.

13.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in mancanza anche di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.

13.4 Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio di Amministrazione e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione.

Articolo 14

Il Collegio dei Probiviri

14.1 Qualora lo reputi opportuno, l’Assemblea dei soci può istituire il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri da scegliersi tra i soci che non facciano parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica per 2 (due) esercizi anni e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio della carica.

I Probiviri sono rieleggibili.

14.2 il Collegio dei Probiviri, ha la funzione di dirimere, di propria iniziativa o su istanza di un socio o di un organo dell’Associazione, ogni e qualsivoglia controversia tra i soci, tra questi e l’Associazione o suoi organi, nonché tra organi dell’Associazione, decidendo secondo equità e quale collegio di arbitri irrituali, pronunciando in modo inappellabile decisioni in merito e compiendo ogni relativa attività istruttoria.

Qualora lo ritenga opportuno, il Collegio dei Probiviri propone al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti disciplinari da adottarsi.

14.3 Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.

14.4 Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogniqualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno, nonché qualora ne facciano richiesta almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione, oppure cinque associati o un socio interessato alla vertenza da dirimersi.

14.5 Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

I verbali delle deliberazioni devono essere trascritti nel libro delle riunioni e deliberazioni del Collegio dei Probiviri.

Articolo 15

Comitati Tecnici

15.1 Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipino soci e/o esperti non soci, aventi la funzione di curare la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, ovvero funzione consultiva in merito a progetti che l’Associazione intenda promuovere.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento dei singoli Comitati e ne nomina il coordinatore.

Articolo 16

Scioglimento

16.1 L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con la maggioranza di cui al precedente articolo 11.3.

16.2 In caso di scioglimento l’Assemblea, con la maggioranza di cui sopra, nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

16.3 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operante in identico o analogo settore.

Articolo 17

Libri sociali

17.1 L’Associazione deve tenere i seguenti libri:

a) il libro dei soci;

b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, se nominato.

I libri indicati nelle lettere a), b) e c) comma (3) devono essere tenuti a cura dell’organo amministrativo, che ne cura il loro costante aggiornamento; il libro indicato nella lettera d) deve essere tenuto (4) a cura del Collegio dei Probiviri.

17.2 I libri sociali potranno essere sottoposti a vidimazione ai sensi dell’articolo 2215 del Codice Civile, qualora ciò sia ritenuto opportuno dall’organo amministrativo.

Articolo 18

Rinvio

18.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 266/1991 nonché delle disposizioni regionali e provinciali in materia.

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