Centro Studi Sereno Regis, O.N.L.U.S.
via Garibaldi, 13 – 10122 Torino – C.F. 97568420018
STATUTO
ART. 1
Denominazione
E’ costituita un’associazione sotto la denominazione: “Centro Studi e Documentazione sui Problemi della Partecipazione, dello Sviluppo e della Pace Domenico Sereno Regis”, siglabile “Centro Studi Sereno Regis”.
ART. 2
Scopo
L’associazione non ha e non potrà mai avere scopo di lucro e persegue finalità di utilità sociale. Pertanto all’associazione è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle espressamente elencate nel presente articolo. L’associazione ha lo scopo di promuovere studi inerenti ai problemi della partecipazione, dello sviluppo e della pace, con particolare approfondimento dei problemi relativi alla scelta delle fonti energetiche, al disarmo, alla nonviolenza e di promuovere corsi di formazione ed educazione alla pace, alla solidarietà e alla risoluzione nonviolenta dei conflitti. L’associazione promuove e gestisce corsi di aggiornamento per insegnanti.
L’associazione svolge attività nei seguenti settori: formazione; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939 n° 1089, ivi comprese biblioteca e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n° 1409; tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; promozione della cultura della pace; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica.
A tal fine l’associazione si prefigge di cercare e reperire documenti, di qualsivoglia natura, inerenti ai su menzionati problemi: il reperendo materiale potrà, così, essere costituito da pubblicazioni varie, registrazioni, filmati, fotografie, volantini e quant’altro ancora possa ritenersi utile ai fini della suddetta documentazione.
Detti documenti verranno messi a disposizione dei cittadini, degli organi d’informazione, delle organizzazioni sociali e sindacali e dei movimenti di base.
ART. 3
Sede
Il Centro ha sede in Torino, via Garibaldi 13.
ART. 4
Associati
Costituiscono l’associazione:
1) gli associati iscritti nel libro soci alla data del 3 marzo 1998, data dell’assemblea che ha deliberato il presente nuovo statuto
2) gli associati chiamati per cooptazione a seguito di morte, esclusione, recesso di associati
3) quanti altri l’assemblea, col voto favorevole dei tre quarti degli associati, vorrà cooptare previo riconoscimento del possesso delle qualità richieste dal comma successivo e parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
L’associato partecipa a tempo pieno alla vita associativa, fino a che non vengano meno la condivisione, anche solo in parte, delle finalità dell’associazione. Si escludono pertanto la possibilità di partecipazione temporanea alla vita associativa.
L’associato maggiorenne ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della nomina degli organi direttivi dell’associazione. Non possono essere associati quanti non condividono integralmente gli scopi dell’associazione. L’associato che non condivide più, anche solo in parte, le finalità dell’associazione sarà escluso dalla medesima con deliberazione motivata dell’assemblea adottata col voto favorevole dei tre quarti degli associati.
Per il resto lo scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un socio sarà regolato dall’art. 24 codice civile.
ART. 5
Assemblea degli associati
L’assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale che, come si dirà appresso, si chiude al trentuno dicembre di ogni anno, per approvare il bilancio di esercizio. L’assemblea, altresì, si riunirà quando lo deliberi il Consiglio di Amministrazione o su richiesta motivata di almeno un quinto degli associati. Per le deliberazioni delle assemblee si rinvia all’art. 21 codice civile. L’articolo 2 dello statuto dell’associazione, riguardante lo scopo della medesima, non può essere modificato senza l’intervento e il voto favorevole di tutti gli associati.
Le assemblee sono convocate con avviso affisso nella sede dell’associazione per almeno 5 giorni consecutivi anteriori al giorno dell’assemblea.
Nessuna formalità di convocazione è necessaria quando all’assemblea intervengono tutti gli associati.
Non è ammessa la rappresentanza in assemblea. L’assemblea nomina tra gli associati un presidente e un segretario il quale redige il verbale. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione l’associazione potrà acquistare, servendosi del contributo degli associati e di quanti condividono le finalità dell’associazione, beni immobili dove svolgere la propria attività e, previa osservanza delle disposizioni di legge, accettare donazioni e lasciti.
ART. 6
Consiglio di Amministrazione
L’associazione è coordinata ed amministrata da un Consiglio di Amministrazione ,costituito da tre a sette membri eletti dall’assemblea degli associati tra gli associati stessi. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un presidente e un vice presidente; il presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, il vicepresidente, hanno la firma e la rappresentanza dell’associazione . Il Consiglio di Amministrazione dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; per la vendita dei beni immobili e la concessione di ipoteche sugli stessi occorrerà la preventiva deliberazione favorevole dell’assemblea.
ART. 7
Risorse economiche
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, degli enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente
al sostegno di specifiche attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari; i beni ricevuti e le loro rendite saranno destinate esclusivamente al conseguimento delle formalità previste dal presente statuto;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da rimborsi dei costi delle prestazioni fornite dall’associazione.
L’associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, ad eccezione delle
imposizioni di legge o che la destinazione o la distribuzione siano fatte a favore di altre ONLUS.
ART. 8
Esercizio sociale
L’esercizio sociale va dall’uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Dopo la chiusura dell’esercizio gli amministratori formeranno il bilancio dal quale dovranno risultare anche i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio dovrà rimanere depositato presso la sede dell’associazione per almeno quindici giorni consecutivi anteriori al giorno dell’assemblea degli associati che delibererà su di esso e che dovrà tenersi entro il trenta aprile di ogni anno.
ART. 9
Scioglimento
In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, da adottarsi col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, i beni dell’associazione che restano, esaurita la liquidazione, dovranno essere devoluti ad altra associazione o movimento che abbia fini analoghi ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociali o a fini di pubblica utilità.
ART. 10
Regolamento
Il Consiglio di Amministrazione può predisporre un regolamento atto a disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento dell’attività dell’associazione, gli obblighi e i diritti di quanti vorranno fruire dei risultati dell’attività associativa; esso sarà sottoposto, all’esame dell’assemblea, che lo approverà, apportando tutte le modifiche che riterrà, con la maggioranza di almeno tre quarti degli associati.
ART. 11
Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e in particolare alle disposizioni che disciplinano le organizzazioni di volontariato.