Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre. La dichiarazione del Presidente della Repubblica

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLE VITTIME CIVILI DELLE GUERRE E DEI CONFLITTI NEL MONDO
[Dal sito www.quirinale.it riprendiamo e diffondiamo]

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato la seguente dichiarazione:
“Oggi si celebra, per la prima volta, la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, istituita con legge dello Stato nel 2017 per onorare la memoria dei numerosi caduti, promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra, cosi’ come sancito dall’art. 11 della nostra Carta Costituzionale.
Nel complesso scenario internazionale, drammaticamente segnato negli ultimi decenni da cruenti conflitti che aggravano il gia’ pesantissimo bilancio di vittime civili dei due conflitti mondiali, questa ricorrenza testimonia la forte consapevolezza di condividere una riflessione profonda sulle atroci conseguenze dei bombardamenti e delle devastazioni di centri abitati intensamente popolati.
L’evoluzione della natura dei conflitti, divenuti, in molti casi, scontri tra fazioni in uno stato di guerriglia permanente, hanno reso le comunita’ drammaticamente vulnerabili, colpendole nelle fasce piu’ deboli e indifese, come i bambini, e alimentando, oltre a terribili massacri, taluni dei quali ignorati o dimenticati, miseria, devastazione e inarrestabili flussi migratori.
Questa giornata, dunque, costituisce una autentica opportunita’, soprattutto per i piu’ giovani, per mobilitare le coscienze contro ogni forma di barbarie, tenere viva la memoria degli orrori delle guerre e dei conflitti, rispondendo alle grandi sfide contemporanee che minano la pace, la concordia e la prosperita’ dei popoli”.

Roma, primo febbraio 2018


Di seguito il testo della legge 25 GENNAIO 2017, N. 9. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLE VITTIME CIVILI DELLE GUERRE E DEI CONFLITTI NEL MONDO

Art. 1
1. La Repubblica riconosce il giorno primo febbraio di ciascun anno quale “Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo”, al fine di conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, nonche’ di promuovere, secondo i principi dell’articolo 11 della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra.
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Art. 2
1. Per celebrare la Giornata di cui all’articolo 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti promuovono e organizzano cerimonie, eventi, incontri e testimonianze sulle esperienze vissute dalla popolazione civile nel corso delle guerre mondiali e sull’impatto dei conflitti successivi sulle popolazioni civili di tutto il mondo.
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Art. 3
1. La Giornata di cui all’articolo 1 della presente legge non e’ considerata solennita’ civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
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Art. 4
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca stabilisce le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri a carico del proprio bilancio, nella promozione delle iniziative di cui all’articolo 2, per l’alto valore educativo, sociale e culturale che riveste la “Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo”.
2. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 partecipano, sulla base di un protocollo d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, l’Associazione nazionale vittime civili di guerra Onlus e il suo Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti.
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Art. 5
1. All’attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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